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Diritto contrattuale in Svizzera

I contratti si possono concludere in diversi modi: oralmente, per iscritto, in formato elettronico. Ma in quali casi è obbligatoria la firma? E quali altri requisiti prevedono le diverse forme contrattuali? Ecco un breve panoramica sul diritto contrattuale in Svizzera e alcune domande frequenti.

Forma scritta o libertà di forma?

Il contratto rappresenta un accordo tra almeno due contraenti che regola l’impegno a erogare una prestazione. È la legge a prevedere i requisiti formali per i contratti. In assenza di tali requisiti, in genere i contratti si possono concludere in forma libera, ad esempio anche verbalmente. In questi casi, tuttavia, sussistono alcuni problemi. Innanzitutto, manca una prova concreta dell’avvenuta conclusione del contratto. In caso di dubbi, è difficile dimostrare l’esistenza di un accordo orale. In secondo luogo, solitamente i contratti conclusi in forma scritta sono formulati in maniera più precisa e permettono quindi di evitare fraintendimenti. È per questo motivo che la legge limita la libertà di forma per alcune transazioni. Il diritto contrattuale svizzero prevede essenzialmente quattro diverse forme contrattuali:

  • Forma libera
  • Semplice forma scritta
  • Forma scritta qualificata
  • Attestazione notarile (e ulteriore autenticazione)

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Le tre forme contrattuali «scritte» nel dettaglio

Semplice forma scritta

Questa forma contrattuale ha lo scopo di servire come mezzo di prova e tutelare la parte più debole. In questo caso sono due gli elementi fondamentali e obbligatori: il contenuto del contratto deve essere formulato per iscritto e infine firmato da entrambe le parti.

Forma scritta qualificata

Anche la forma scritta qualificata deve rispettare gli stessi requisiti della semplice forma scritta. Questa forma prevede tuttavia anche altri obblighi. Ad esempio, oltre alla firma autografa, è possibile che sia richiesta la stesura del contenuto di propria mano. Ciò avviene ad esempio nel caso del testamento. In altri casi, alcuni elementi del contenuto, ad esempio determinate clausole, devono essere obbligatoriamente formulati per iscritto.

Attestazione notarile (e ulteriore autenticazione)

L’attestazione è il requisito formale più rigido dei tre elencati. È particolarmente utile quando il contratto riguarda importi molto elevati, come nel caso di immobili, o serve da base per l’iscrizione in alcuni registri pubblici. 

È principalmente in ambito internazionale che viene anche utilizzata la cosiddetta «ulteriore autenticazione», obbligatoria in determinate circostanze perché un contratto sia riconosciuto anche in un altro Paese.

Icon eines Vertrags, der unterschrieben wird

Applicazione pratica nella vita quotidiana

Prendiamo in considerazione un classico contratto di vendita, che stabilisce un prezzo di vendita a fronte dell’acquisto di una merce. Ecco quali obblighi prevede. Ai sensi dell’art. 184 segg. del CO, non è prevista una forma per questo tipo di contratto. Se, ad esempio, acquistate del pane in una panetteria (sì, anche questo è un contratto di vendita) non dovete firmare nulla. È comunque a discrezione delle parti scegliere di concludere un contratto in forma scritta anche in casi simili. Per fare un esempio, non pensereste mai di acquistare o vendere un’auto senza un documento scritto. Lo stesso vale per un contratto di lavoro. Anche se, ai sensi del CO, è possibile concludere un contratto normale di lavoro in forma libera, si tratta di un’occorrenza molto rara.

Domande frequenti

Per quali contratti si può utilizzare la firma digitale?

Qualora non diversamente disposto dalla legge, tutti i contratti possono essere conclusi in formato elettronico. In Svizzera esiste ad esempio il «testamento olografo» (art. 505 del CC), che al momento non può recare una firma digitale. Questo documento non deve solo essere firmato a mano, ma anche scritto a mano. Inoltre, attualmente in Svizzera non è possibile apporre firme elettroniche a contratti che prevedono l’autenticazione notarile, ad esempio convenzioni matrimoniali, contratti successori e documenti che richiedono un’ulteriore autenticazione.

→ Maggiori informazioni sui tre standard di firma e sui relativi casi d’uso

Nota: gli esempi ai link riportati sopra vi forniscono alcune indicazioni generali. In caso di dubbi, vi consigliamo di richiedere una consulenza legale
 

Qual è la procedura di conservazione dei documenti con firma elettronica?

L’autenticità delle firme elettroniche può essere verificata solo elettronicamente. La versione cartacea non offre questa possibilità. Pertanto, i documenti con firma elettronica devono essere archiviati elettronicamente. In Svizzera è soprattutto l’Ordinanza sui libri di commercio (Olc) a regolare la conservazione e l’archiviazione dei dati, indicando, ad esempio, che i supporti d’informazione devono essere integri e non alterabili e messi a disposizione per la consultazione in qualsiasi momento. In caso di supporti d’informazione alterabili, sussiste l’obbligo di registrazione degli accessi.

Valore legale e valore probatorio: il significato è lo stesso?

Queste due espressioni non devono essere confuse. Per valore legale si intende la validità dal punto di vista giuridico. Per valore probatorio si intende la possibilità di usare un elemento come prova in tribunale. Ecco cosa significa nel caso delle firme elettroniche:

  • Valore legale: in Svizzera una firma elettronica qualificata è equiparata a una firma autografa e ha la stessa efficacia giuridica, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 14 capoverso 2bis del CO. Una firma elettronica semplice, invece, può avere validità legale solo se un documento non prevede requisiti formali.
  • Valore probatorio: il valore probatorio di una firma elettronica semplice è generalmente molto «debole». È difficile dimostrare chi ha effettivamente firmato un documento. Questo non significa tuttavia che questa firma non possa fungere da prova in alcun caso. Una firma elettronica qualificata ha invece un valore probatorio molto più elevato, dal momento che è possibile dimostrare chi ha apposto la firma con estrema certezza.

Nel caso della firma elettronica semplice e qualificata la situazione è piuttosto logica. Il caso della firma avanzata è invece più particolare. In merito alla sua validità legale si applicano le stesse considerazioni relative alla firma elettronica semplice. Il valore probatorio è invece decisamente superiore. Proprio come per la firma elettronica qualificata, è possibile dimostrare con una certa sicurezza chi ha apposto una firma. 

→ Maggiori informazioni sui tre standard di firma

Un contratto senza firma è valido?

La possibilità di concludere un contratto anche senza firma dipende dai requisiti formali. I contratti in forma libera sono validi, ad esempio, anche se conclusi in forma orale. Tuttavia, come già accennato in precedenza, ciò può causare problemi in caso di controversie, in quanto spesso non è possibile fornire prova né del contenuto del contratto né della sua conclusione.

Quando una firma autografa ha valore legale?

In genere, dal punto di vista legale, le firme con croci o altri simboli non sono valide. Una firma legalmente valida deve obbligatoriamente includere il cognome completo. L’aggiunta del nome o almeno della sua lettera iniziale è invece facoltativo. Bisogna tuttavia tenere presente che più la firma è lunga, più è difficile falsificarla.